E’ indispensabile la riforma del Csm
Emergenza democratica
Un conto è il Consiglio Superiore della Magistratura. Un altro conto sono i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Csm è l’organo di autogoverno della magistratura e si esprime attraverso gli atti formali che produce. I componenti del Csm intesi singolarmente non parlano per atti ed hanno la facoltà , come ogni altro cittadino, di poter esprimere liberamente il proprio pensiero.
La Costituzione non attribuisce al Csm il compito di valutare l’attività legislativa del Parlamento e di segnalare, a seconda dei casi, l’opportunità o meno di alcune leggi o, addirittura, il loro grado di costituzionalità. A giudicare sulla costituzionalità delle leggi ci pensa la Corte Costituzionale. E mai preventivamente, cioè nel momento in cui il Parlamento da vita alla propria attività legislativa. Ma sempre successivamente, e sulla base di precisi contenziosi. A loro volta i singoli componenti del Csm non hanno obblighi particolari di riservatezza sugli atti in via di elaborazione ma sono solo chiamati a rispettare la norma non scritta del rispetto nei confronti dell’istituzione di cui fanno parte.
Questi principi fissati dalla Costituzione sembrano essere stati innovati da una consuetudine che si è venuta consolidando negli ultimi quindici anni. In base a questa prassi il Csm non è più un semplice organo di autogoverno della magistratura ma è l’organo di rappresentanza politica dei magistrati. Ed i suoi componenti non avvertono più alcun vincolo legato alla funzione originaria dell’istituzione ma, nella società dell’immagine e della comunicazione, si comportano come se invece di trovarsi a Palazzo dei Marescialli fossero a Montecitorio ed a Palazzo Madama ed il proprio compito principale fosse quello di promuovere se stessi attraverso la stampa a colpi di interviste, dichiarazioni ed anticipazioni.
Nei giorni scorsi il vice Presidente del Csm Nicola Mancino, anche a seguito di un preciso intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha contestato gli eccessi di protagonismo “politico” dei singoli componenti del Csm. Ed è arrivato addirittura a minacciare le dimissioni in segno di protesta contro la fuga di notizie sull’orientamento del Csm teso a considerare anticostituzionale la norma “blocca-processi”.
Lo sfogo di Mancino, che è un politico equilibrato e di lunga esperienza, è stato sacrosanto. Ma, purtroppo, è tardivo. I buoi sono ormai scappati dalla stalla. E non tanto perché ogni componente del Csm si sente in diritto di comportarsi come un qualsiasi parlamentare in cerca di notorietà per meglio radicarsi nel collegio o preparare il miglior piazzamento nella lista. Quanto perché la grande trasformazione è stata la modifica radicale della natura del Csm, da organo di autogoverno della magistratura a strumento di rappresentanza politica dei magistrati. E quando questa profonda trasformazione si è realizzata facendo di Palazzo dei Marescialli una sorta di terza Camera in concorrenza aperta e dichiarata con Montecitorio e Palazzo Madama, nessuno ha speso una parola per denunciare lo stravolgimento della Costituzione formale. E’ chiaro, infatti, che se l’organo di rappresentanza politica dei magistrati esercita un controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi in fieri nel Parlamento, l’equilibrio dei poteri dello stato di diritto viene stravolto. E la Camera che si è aggiunta di straforo diventa l’unico e solo organo legislativo del paese. Ma se le leggi le fanno i rappresentanti dei magistrati che rispondono solo alla legge, salta la democrazia e nasce la Repubblica delle Toghe.
Di qui l’esigenza di considerare una emergenza democratica una riforma del Csm tesa a correggere le degenerazioni della Costituzione materiale. A dimostrazione che non tutto il male viene per nuocere!







E’ attività giurisdizionale non censurabile quella del Presidente della Corte di Appello di Assise che ha disposto la cancellazione di un’espressione offensiva della dignità del testimone pronunciata da un avvocato nel corso dell’arringa del procedimento di primo grado.
Il principio è desumibile dalla deliberazione della Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura che nella seduta del 11.07.07 ha deciso di respingere il mio esposto del 5 Maggio 2006.
Col suddetto reclamo avevo per di più documentato:
1. che il provvedimento di cancellazione era stato dall’offensore sollecitato per iscritto nel maldestro tentativo di aggirare la competenza del Giudice civile chiamato – già da tempo – a giudicare sulla mia domanda di risarcimento;
2. che la cancellazione non sarebbe stata concretamente attuabile sul supporto magnetico;
3. che le espressioni offensive contro la mia persona erano state pronunciate intenzionalmente per inquietanti finalità mai chiarite.
SIC STANTIBUS REBUS, ben venga la riforma del C.S.M.
avv. Enrico Brogneri
enrico brogneri
Ottobre 29, 2008 alle 10:09 am